Detassazione dei premi produttività: la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha espresso dubbi sulla sua applicazione per quanto riguarda l’auto-dichiarazione di conformità sugli indicatori (requisiti) presentata dai datori di lavoro (leggi di più).
La valutazione nasce dal seguente quesito: cosa succede se un’impresa – in presenza di un contratto integrativo aziendale che prevede la possibilità di detassare straordinari e notturni se legati alla produttività – applica l’agevolazione fiscale e, a distanza di anni, le vengono contestati dall’Agenzia delle Entrate gli indicatori quantitativi utilizzati?
=>Vai alla Guida fiscale ai Premi di Produttività
Secondo i Consulenti, sulla base del testo del DPCM del 23 gennaio 2013 e della circolare ministeriale n. 15 del 3 aprile 2013, non vi sarebbe traccia di assegnazioni di poteri di revoca del beneficio al Ministero del Lavoro, il quale però può suggerire accertamenti all’Agenzia delle Entrate.
Ma in caso di accertamento di illecito, chi deve restituire il minor importo fiscale di cui si è goduto, azienda o dipendente?
In pratica, il Ministero non può revocare la detassazione ma le Entrate possono effettuare accertamenti, applicando in questo caso le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette – per quanto concerne modalità di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso sull’imposta sostitutiva introdotta – contenute nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 49/E dell’11 luglio 2008.
=> Leggi come applicare la detassazione 2012 e 2013
La corretta procedura, lo ricordiamo, prevede che i datori di lavoro depositino i contratti di lavoro che fanno riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, efficienza, innovazione presso la DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) entro 30 giorni dalla sottoscrizione, completi di auto-dichiarazione di conformità.
Contratti che verranno poi monitorati dal Ministero del Lavoro, che in caso di situazioni dubbie potrà segnalarle all’Agenzia delle Entrate.