I contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la cedolare secca nei modelli per la dichiarazione dei redditi (730 e UNICO) non devono presentare anche il «modello 69» per confermare la scelta effettuata per il residuo periodo di durata del contratto.
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Lo conferma l’Agenzia delle Entrate: la presentazione del modello 69 deve essere effettuata solamente per il rinnovo dell’opzione alla scadenza del contratto.
Si tratta di una decisione che semplifica la procedura e della quale sono già stati informati gli uffici territoriali.
La precisazione dell’Agenzia delle Entrate non comporta alcuna variazione rispetto alle regole da tenere presente nella fase di locazione.
=>Come e a chi si applica la cedolare secca
L’opzione della cedolare secca è applicabile per tutti quei redditi provenienti dai canoni di locazione di immobili a destinazione abitativa e deve essere esercitata al momento della registrazione del contratto.
La dichiarazione di cedolare secca può avvenire mediante i modelli approvati dai provvedimenti direttoriali delle Entrate, ovvero il modello «SIRIA» o, appunto, il nuovo «modello 69».
=>Aliquote, modelli, scadenze per la cedolare secca
Il proprietario o il locatore deve comunicare preventivamente all’inquilino la scelta per la tassazione sostitutiva (19% o 21%), da determinarsi sul canone stabilito con riferimento alla tipologia contrattuale utilizzata, mediante lettera raccomandata, a pena d’inefficacia della scelta eseguita.
La nota dell’Agenzia entra in vigore con il periodo d’imposta 2011 e per coloro che hanno intenzione di applicare la cedolare secca anche per le annualità successive, precisando che la «vincolarità della opzione espressa in sede di dichiarazione non viene meno, in mancanza di espressa revoca, ove non confermata per le annualità successive in sede di mod. 69».