Prima scadenza per il versamento dei contributi IVS 2013 (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) dovuti da artigiani e commercianti sul minimale di reddito, secondo le nuove aliquote comunicate nei mesi scorsi dall’INPS con la circolare n.24 (contenente anche le indicazioni per il reddito eccedente e il massimale imponibile, con relativi termini e modalità di pagamento).
Scadenze
Per il versamento dei contributi IVS 2013 dovuti da artigiani e commercianti sul minimale di reddito deve essere utilizzato il modello F24, e va effettuato in quattro rate secondo la seguente scaletta:
- 16 maggio 2013;
- 20 agosto 2013;
- 18 novembre 2013;
- 17 febbraio 2014.
Per i contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale, le date di riferimento sono:
- 17 giugno 2013 (entro il 17 luglio verrà applicata una maggiorazione dello 0,40%), per il primo acconto;
- 2 dicembre 2013 per la seconda rata di acconto.
In caso di saldo da versare, questo dovrà essere pagato entro il 16 giugno 2014 (16 luglio 2014 con maggiorazione), ovvero in occasione di UNICO 2014.
=> Consulta i nuovi Servizi INPS online per artigiani e commercianti
Aliquote contributive
La principale novità riguarda l’aumento di +0,45 punti percentuali sul 2012, arrivando così a quota 21,75%. È uno dei tanti effetti del Decreto Salva Italia del governo Monti.
Innalzamento che riguarda gli iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti i quali devono versare i contributi previdenziali IVS propri e per i loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori).
=> Confronta con le aliquote 2012
Per l’anno 2013, dunque, questi contributi salgono del +0,45% rispetto al 2012 e cambiano anche il minimale ed il massimale di reddito.
Sconti e maggiorazioni
Nessun cambiamento invece per:
- lo sconto del 50% riservato agli ultra 65enni già pensionati presso l’Istituto;
- l’agevolazione per i coadiuvanti e coadiutori con meno di 21 anni che consiste in uno sconto del 3% (le aliquote passano al 18,75% per gli artigiani e al 18,84% per i commercianti);
- la maggiorazione dello 0,09% per i commercianti per l’indennizzo in caso di cessazione definitiva dell’attività commerciale (questo significa che l’aliquota viene portata al 21,84%);
- il contributo di 0,62 euro al mese per le prestazioni di maternità.
=> Leggi la Guida INPS ai contributi dovuti dai datori di lavoro dal 2013
Cassetto previdenziale
Ricordiamo che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta possono essere consultati accedendo alla sezione “Servizi on line”dell’INPS, grazie al servizio “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti“, quindi scegliendo l’opzione “Dati del mod. F24”. Qui è inoltre possibile visualizzare e stampare il modello da utilizzare per il versamento.
=> Scopri il sevizio online INPS: Cassetto Committenti
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Per ulteriore approfondimenti consulta la circolare INPS n.24