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Equitalia: come chiedere la sospensione delle somme a ruolo

di Barbara Weisz

Pubblicato 1 Febbraio 2013
Aggiornato 11 Luglio 2017 11:57

Ecco i modelli Equitalia e le istruzioni INPS per i contribuenti che chiedono di sospendere la riscossione delle somme iscritte a ruolo in cartelle esattoriali e avvisi di pagamento: normativa e procedure.

Pronte le istruzioni INPS per chiedere la sospensione delle somme a ruolo (cartelle di pagamento e avvisi) direttamente a Equitalia: lo prevede la Legge di Stabilità 2013 (legge 228/2012, commi 537-554 art.1)

=>Leggi i requisiti per la sospensione di cartelle e accertamenti

Gli agenti della riscossione sono «tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore  iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una  dichiarazione da parte del debitore».

=>Leggi come consultare l’estratto conto sui debiti Equitalia

Se la richiesta del contribuente è ritenuta idonea il debito è annullato (l’ente creditore invia la risposta a Equitalia e al contribuente). Se la risposta è negativa riprende l’attività di riscossione.

Se l’ente creditore non risponde, dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda il debito è automaticamente annullato.

La domanda di sospensione deve essere presentata all’Agente della Riscossione entro 90 giorni dalla notifica dell’atto accompagna da idonea documentazione (esempi: ricevute di pagamento, provvedimenti giudiziali).

=>Scopri quando la notifica degli avvisi di pagamento è nulla

Dal momento di presentazione della richiesta, Equitalia ha 10 giorni di tempo per trasmetterla all’ente creditore verificando così la fondatezza delle ragioni. L’ente creditore ha 60 giorni per rispondere (tramite raccomandata a.r. o PEC).

La richiesta, che deve essere motivata da una delle seguenti cause di non esigibilità:

  • prescrizione o decadenza del diritto di credito, in data antecedente quella in cui il ruolo è reso esecutivo
  • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore,
  • sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore,
  • sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte,
  • pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore,
  • qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

Le sanzioni: se il contribuente invia una domanda sulla base di documentazione falsa, ferma restando la responsabilità penale, paga una multa dal 100 al 200% delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

Bisogna utilizzare l’apposito modello di dichiarazione, presente sul sito Equitalia (ce ne sono tre suddivisi per area geografica), che può poi essere presentato direttamente agli sportelli di Equitalia oppure spedito via fax, tramite raccomandata a/r, o ancora utilizzando la funzionalità onlineInvia un’e-mail al Servizio Contribuenti” presente nella homepage dell’agente di riscossione.