La riscossione dei tributi va sospesa legalmente, su richiesta del contribuente, sia in caso di cartelle di pagamento che di avviso di accertamento esecutivo, come stabilito dall’art. 1, commi 537-544 della Legge di Stabilità 2013, che ha esteso la sospensione legale della riscossione, già previsto da Equitalia:
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Cartelle Equitalia
Per usufruire di questa opzione, il contribuente debitore deve presentare all’agente di riscossione una dichiarazione entro 90 giorni dalla notifica dell’atto – che attesti situazioni quali prescrizione o decadenza, provvedimento di sgravio, sospensione amministrativa o giudiziale, un pagamento già effettuato o per qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
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A seguito della presentazione di tale dichiarazione, Equitalia dovrà sospendere immediatamente le azioni intraprese e dovrà trasmettere all’ente creditore l’istanza e la documentazione allegata entro 10 giorni. L’ente creditore avrà poi 60 giorni di tempo per confermare l’atto. Nel caso in cui a risposta dell’ente creditore non arrivi entro 220 giorni a partire dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore, automaticamente viene annullata la cartella di pagamento.
Da sottolineare che le nuove disposizioni valgono anche retroattivamente per le dichiarazioni presentate all’agente della riscossione prima dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2013.
Tributi
L’Agenzia delle Entrate è competente sia per gli sgravi dei tributi erariali che per l’IRAP amministrata in convenzione per conto delle Regioni e per i recuperi degli aiuti di Stato. Non rientrano invece nella procedura di sospensione della riscossione tributi, gli atti relativi a somme iscritte a ruolo in nome e per conto di terzi.