Ritardo pagamenti: ecco gli interessi fino a giugno

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 21 Gennaio 2013
Aggiornato 6 Novembre 2014 17:27

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Aggiornato il tasso di riferimento per l’applicazione degli interessi di mora in caso di ritardo nei pagamenti dalla PA e tra imprese nelle transazioni commerciali.

In caso di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali il tasso di interessi che verrà applicato sarà dell’8,75%.

Il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 14 del 17 gennaio, ha infatti fissato allo 0,75% il tasso di riferimento per l’applicazione degli interessi di mora, da applicarsi sia in caso di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese e professionisti, che in quelle con le Amministrazioni Pubbliche.

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Tasso che si applicherà per tutto il primo semestre 2013 (ovvero fino al 30 giugno) e che va sommato alla maggiorazione dell’8% da applicarsi in caso di ritardati pagamenti.

Lo scorso trimestre il tasso di riferimento era stato fissato all’1%, il nuovo tasso di interesse di mora scende dunque di un quarto di punto (dal 9% all’8,75%).

Fino al 30 giugno 2013, ai ritardi nei pagamenti nell’ambito delle transazioni commerciali, si applicheranno gli interessi di mora dell’8,75%.

=> Approfondisci la legge sui pagamenti in 30 giorni

Ricordiamo che per risolvere l’annoso problema del ritardo nei pagamenti dalla PA, ma anche tra imprese, il Governo italiano ha recepito in anticipo la direttiva 2012/7/UE, con il DLgs n. 192/2012 entrato in vigore dal 1° gennaio 2013. Questo fa scattare automaticamente gli interessi di mora per i pagamenti ritardati oltre i 30 giorni (60 solo in alcuni casi).

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