In caso di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali il tasso di interessi che verrà applicato sarà dell’8,75%.
Il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 14 del 17 gennaio, ha infatti fissato allo 0,75% il tasso di riferimento per l’applicazione degli interessi di mora, da applicarsi sia in caso di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese e professionisti, che in quelle con le Amministrazioni Pubbliche.
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Tasso che si applicherà per tutto il primo semestre 2013 (ovvero fino al 30 giugno) e che va sommato alla maggiorazione dell’8% da applicarsi in caso di ritardati pagamenti.
Lo scorso trimestre il tasso di riferimento era stato fissato all’1%, il nuovo tasso di interesse di mora scende dunque di un quarto di punto (dal 9% all’8,75%).
Fino al 30 giugno 2013, ai ritardi nei pagamenti nell’ambito delle transazioni commerciali, si applicheranno gli interessi di mora dell’8,75%.
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Ricordiamo che per risolvere l’annoso problema del ritardo nei pagamenti dalla PA, ma anche tra imprese, il Governo italiano ha recepito in anticipo la direttiva 2012/7/UE, con il DLgs n. 192/2012 entrato in vigore dal 1° gennaio 2013. Questo fa scattare automaticamente gli interessi di mora per i pagamenti ritardati oltre i 30 giorni (60 solo in alcuni casi).