Cambia l’integrazione salariale dopo la riforma del lavoro (legge 92/2012) e più in generale il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro: lo spiega l’INPS in dettaglio nella Circolare n.1 del 7 gennaio 2013.
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La Riforma Fornero ha esteso la platea di imprese destinatarie del trattamento di integrazione salariale (art. 3, comma 1) includendo anche quelle che prima potevano essere ammesse solo con specifici provvedimenti legislativi (finanziamenti autorizzati annualmente nelle Leggi di Stabilità):
- imprese esercenti attività di commercio con più di 50 dipendenti;
- agenzie e operatori di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti;
- imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
- imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
- imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.
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La riforma del lavoro ha inoltre messo a regime l’indennità di mancato avviamento al lavoro nel settore portuale (articolo 3, comma 2) e modificato i requisiti di accesso per le imprese in procedura concorsuale (articolo 2, comma 70).
La riforma ha infine abrogato (articolo 4, comma 47) la normativa relativa al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID).
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La Legge Fornero dispone la decadenza del trattamento di integrazione salariale (art. 4, comma 40) se il beneficiario rifiuta di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione o in caso di mancata regolare frequenza senza giustificato motivo.
Per ulteriori informazioni consulta la circolare n. 1 del 7 gennaio 2013 dell’INPS