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Fondi Pensioni: rimborso tasse per i vecchi iscritti

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 27 Novembre 2012
Aggiornato 24 Novembre 2014 06:08

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L'Agenzia delle Entrate modifica la tassazione dei fondi previdenziali integrativi per i "vecchi iscritti" prevedendo un prelievo del 12,5% sui rendimenti e istituendo il codice tributo per le istanze di rimborso.

Con la risoluzione n. 102/E l’Agenzia delle Entrate revisiona il regime fiscale da applicare alle prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale, ai soggetti iscritti a Fondi pensione integrativi prima del 18 aprile 1993, modificando la tassazione sui rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000.

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Tassazione dei Fondi

Il Fisco ha deciso di allinearsi al pronunciamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, nella sentenza n. 13642 del 22 giugno 2011, indica che «le prestazioni di previdenza complementare a capitalizzazione individuale erogate in forma di capitale in favore dei “vecchi iscritti”, per la parte riferibile ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000 sono tassate:

  • con l’aliquota applicabile al trattamento di fine rapporto (TFR), limitatamente alla sorte capitale.
  • con la ritenuta a titolo di imposta del 12,50%, per quanto concerne i rendimenti finanziari».

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La nuova tassazione

Finora l’Agenzia delle Entrate non si era adeguata alla sentenza e – in diversi precedenti documenti di prassi, nelle medesime condizioni – aveva previsto la tassazione integrale con aliquota TFR per entrambe le componenti. Ora la musica cambia:

  • «per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del Tuir, solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della legge n. 482 del 1985;
  • per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del Tuir”».

Per il versamento della ritenuta deve essere utilizzato il codice tributo n. 1680 e nel caso di liquidazioni già effettuate è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973 presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Disciplina fiscale

Perché questa confusione? Perché la disciplina fiscale della previdenza complementare nel corso degli anni ha subito diverse modifiche normative, motivo per il quale le regole di tassazione sono differenti a seconda del periodo di maturazione dei relativi montanti.

=> Consulta la Riforma previdenziale Fornero applicata ai fondi pensione

Fondamentalmente esistono tre periodi di intervento  del legislatore. Per i montanti maturati entro il 31 dicembre 2000 e prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993 si faceva riferimento ad un regime fiscale differenziato in base al modello di gestione degli investimenti adottato dai fondi:

  • fondi finanziari: tassazione separata con l’aliquota del TFR;
  • fondi assicurativi: soggetti all’aliquota del TFR solo per la parte corrispondente ai contributi e ritenuta a titolo d’imposta del 12,50% per la quota di rendimento, essendo tali erogazioni ritenute produttive di reddito di capitale (art. 6 della legge n. 482 del 1985).

Dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993 la disciplina delle gestioni assicurative è stata allineata a quella delle gestioni finanziarie e da lì si è iniziato ad applicare la tassazione separata delle prestazioni con l’aliquota del TFR.

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La legge n. 335 del 1995 ha infine modificato radicalmente la disciplina fiscale in tema di capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione o di capitalizzazione, stabilendo che «la componente di rendimento finanziario ricompresa nel capitale erogato assumeva in ogni caso natura di reddito di lavoro dipendente (e non di reddito di capitale) analogamente alla parte imponibile costituita dai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al Fondo pensione».
Ma queste disposizioni «devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 124 del 1993», ovvero ai “nuovi iscritti”, precisa l’Agenzia.

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Per ulteriori informazioni consultare la risoluzione n. 102/E dell’Agenzia delle Entrate