Scadenza fissata al 30 novembre con gli acconti di fine anno per chi ha già presentato l’UNICO 2012 risultando debitore d’imposta. Esonerati invece coloro che presentato la dichiarazione dei redditi per la prima volta, i falliti e gli eredi di contribuenti deceduti nel 2012.
=> Leggi la Guida alla Dichiarazione dei Redditi 2012
Si tratta del secondo anticipo d’imposta che vede coinvolti i contribuenti relativamente ad IRPEF, IRES e IRAP (quindi persone fisiche, società di persone ed equiparate e soggetti IRES).
Attenzione: questo secondo anticipo va versato in un’unica soluzione mediante modello F24, non è infatti prevista la possibilità di pagare a rate come avvenuto invece con il primo acconto.
=> Calcola l’acconto IRPEF, IRAP e IRES 2012
Calcolo acconto: metodo storico
Per il calcolo dell’acconto dovuto devono essere tenuti in considerazione, tra le quali le più importanti sono il tipo di contribuente e il tipo d’imposta dovuta.
Poi va considerato l’importo dovuto per il 2011 al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute (rigo RN33 del modello UNICO PF).
A tale importo va applicata la percentuale del 96% (solo per quest’anno, generalmente è il 99%).
=> Leggi come versare l’acconto IRPEF
Dall’importo risultante si evince se il contribuente è esonerato o meno dal versamento dell’acconto:
- meno di 52 euro, nessun acconto;
- tra 52 e 257,52 euro, l’acconto va versamento entro il 30 novembre;
- sopra i 257,52 euro, pagamento a rate: la prima del 40% dell’ammontare complessivo (calcolato con la percentuale del 99%) entro il 9 luglio scorso; la seconda del restante 60% entro venerdì 30 novembre.
Questo metodo, definito “storico”, risulta particolarmente adatto per i contribuenti che hanno un quadro reddituale stabile.
Calcolo acconto: metodo presuntivo
Per i contribuenti che invece hanno un reddito variabile nel corso dei diversi anni d’imposta potrebbe essere preferibile procedere al calcolo dell’acconto dovuto mediante il metodo presuntivo dell’imposta netta dovuta per i redditi 2012.
È ad esempio il caso dei nuovi contribuenti minimi o di chi ha optato per la cedolare secca, che versano un anticipo d’imposta pari al 92% della cifra indicata al rigo RB11, colonna 3 (i valori di esonero o modalità di pagamento sono gli stessi sopra citati).
=> Leggi le novità su acconto IRPEF 2012 e cedolare secca
Prima di scegliere il metodo presuntivo però va considerato che in caso di errore il contribuente sarà passibile di una sanzione pari al 30% dell’importo non versato, più gli interessi di mora, a meno degli sconti previsti dal ravvedimento operoso.