È incostituzionale la modalità di notifica rapida della cartella di pagamento così come avviene ora (in base all’articolo 140 del codice di procedura civile) nel caso di soggetti irreperibili.
È quanto dichiarato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 258 del 22 novembre 2012 con riferimento al terzo comma (corrispondente all’attuale quarto comma) dell’art. 26, D.P.R. n. 602/1973 (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”).
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Questo stabilisce che la notifica delle cartelle esattoriali nei casi di irreperibilità relativa debba avvenire secondo le modalità stabilite dall’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973.
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In altre parole è incostituzionale l’affissione dell’avviso del deposito nell’albo del Comune, che avviene di norma il giorno successivo al tentativo di notifica e da quel momento la notificazione si ritene eseguita.
Allo stesso modo è incostituzionale anche la successiva comunicazione al destinatario dell’avvenuto deposito mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. In sostanza le stesse modalità utilizzate per gli avvisi di accertamento.
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Procedura che secondo la Corte può essere utilizzata solo nell’ipotesi in cui vi sia completa assenza di abitazione, ufficio o azienda del destinatario nel Comune.