Gli sgravi fiscali o contributivi concessi ai datori di lavoro dalla Legge 223/91 in caso di assunzioni non sono applicabili ai lavoratori licenziati e messi in mobilità dalle imprese se il nuovo contratto arriva entro un anno dalla precedente cessazione del rapporto di lavoro.
Una situazione che si verifica tipicamente nelle imprese edili, dove i rapporti di lavoro vengono spesso cessati a causa della chiusura dei cantieri a fine incarico o appalto.
A ribadirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19481, nella quale la norma viene estesa a tutti i casi di licenziamento, indipendentemente dalla natura dell’interruzione del rapporto, quindi anche a quello collettivo o per giustificato motivo oggettivo per riduzione.
La motivazione è che tali tipologie di lavoratori, nel caso in cui il datore di lavoro torni ad assumere, hanno diritto di precedenza. Diritto che esclude la possibilità per le imprese di accedere agli incentivi statali volti a favorire l’occupazione.
La Corte, nella propria sentenza, fa riferimento all’obbligo di riassunzione previsto ex art. 15 della Legge n. 264/1949.