Per accertare la violazione fiscale commessa in materia di ICI (ora sostituita dall’IMU) il Comune ha 5 anni di tempo – e non 3 come normalmente previsto – per avviare accertamenti. L’omessa denuncia da parte del contribuente delle variazioni ICI, infatti, si configura come mancata collaborazione del contribuente e questo concede all’Ente più tempo per sanzionarla.
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È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15235 con rifermento all’articolo 11, comma 2, ultima parte del Dlgs n. 504 del 1992 e dello stesso decreto.
La sentenza parte dal presupposto che la mancata presentazione della Comunicazione ai fini ICI rappresenta una violazione anche qualora il Comune sia venuto in altro modo a conoscenza delle modifiche apportate all’area di interesse (articolo 10, comma 4 dello stesso decreto).
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Più in particolare l’articolo 11, comma 2, del Dlgs n. 504 del 1992 dispone che l’avviso di accertamento debba essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, ma nel caso di omessa presentazione per l’avviso di accertamento c’è tempo fino al quinto anno successivo.
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Per i casi in cui le dichiarazioni ICI non dovevano essere presentate la data di riferimento è quella in cui doveva essere eseguito il versamento dell’imposta.