Anche per la certificazione dei crediti delle imprese verso la PA viene stabilito il termine massimo di 30 giorni: è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre il D.M. 24 settembre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che modifica il termine precedentemente stabilito dal D.M. 22 maggio 2012.
Questo, in concomitanza con il recepimento in Italia della Direttiva UE contro il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (leggi le nuove scadenze per il saldo delle fatture).
Il termine per la certificazione dei crediti con la PA era fissato a 60 giorni, mentre ora viene imposto all’Amministrazione o all’Ente debitore di certificare che il credito è “certo, liquido ed esigibile” oppure che non sussiste o non è esigibile entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza.
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Più in particolare il decreto appena giunto in G.U. modifica, nella parte che riguarda i tempi di riferimento, l’articolo 2 del decreto del 22 maggio 2012 in materia di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali.
Nel caso in cui il termine dei 30 giorni non venga rispettato, gli articoli 4 e 5 del D.M. 22 maggio 2012 prevedono che il creditore possa presentare istanza di nomina di un commissario ad acta per ottenere tali certificazioni; attività di richiesta che potrà anche essere delegata alla banca o all’intermediario finanziario incaricato dall’impresa per gestire le attività connesse al rilascio della certificazione.
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Viene poi aggiunto all’articolo 2 il comma 8 dove si prevede che, in caso di cessione del credito certificato ad una banca o ad un intermediario finanziario, questi trattengano l’originale della certificazione, forniscano una copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e verifichino entro tre giorni lavorativi, tramite PEC, l’esistenza e la validità di tale certificazione.
Per i crediti oltre 10mila euro, l’art. 1, comma 1, lettera c) del decreto stabilisce che, nel caso in cui al creditore siano state notificate una o più cartelle di pagamento, l’eventuale cessione del credito avverrà limitatamene alle somme eccedenti a quelle dovute e non versate.
In caso di compensazione parziale verrà certificato dall’agente della riscossione l’importo del credito da utilizzare obbligatoriamente accompagnato dalla copia della certificazione che attesti la compensazione.