Il 1° dicembre 2012 entrano in vigore le nuove disposizioni sull’IVA per cassa, così come disposto dal decreto attuativo dell’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 (c.d. Decreto Sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ne ha accolto la revisione grazie ad uno specifico emendamento (vedi in dettaglio).
Resta solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per completare l’iter.
La riforma del regime fiscale differito – che consente di posticipare il versamento e la detrazione IVA al momento del pagamento – ne ha ampliato il raggio di azione e previsto nuove regole su esigibilità e detrazione:
IVA per cassa => leggi le novità della riforma
Soglie di accesso
In pratica, anche imprese, artigiani e professionisti che fatturano meno di 2 milioni di euro l’anno avranno la possibilità di liquidare l’IVA secondo la contabilità di cassa: prima il limite era fissato a 200mila euro.
L’uscita dal regime di IVA per cassa sarà automatica nel caso in cui il volume d’affari superi il limite imposto dei 2 milioni di euro nel corso dell’anno: si applicheranno le regole ordinarie dell’IVA a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.
Esigibilità IVA
L’IVA diventerà comunque esigibile trascorso un anno dall’operazione anche se i relativi corrispettivi non sono stati pagati, a meno che il cessionario o committente non sia stato assoggettato a procedure concorsuali prima di tale scadenza.
Diritto alla detrazione
I soggetti che liquidano l’IVA secondo la contabilità di cassa potranno esercitare il diritto alla detrazione IVA al momento del pagamento, mentre per cessionari e committenti il diritto a detrarre l’IVA sull’acquisto può essere esercitato dal momento dell’emissione della fattura e non del pagamento.
L’opzione del regime di IVA per cassa deve essere esercitata da parte del soggetto passivo secondo le modalità individuate con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Scadenze IVA per cassa
Il decreto ha disposto che «l’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.
Si prevede, inoltre, che le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa».
L’efficacia delle nuove disposizioni (opzione di cui all’art. 6) partirà dalle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012.
Operazioni escluse dall’IVA per cassa
Operazioni attive escluse dalla liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa:
- quelle effettuate dai soggetti nell’ambito di regimi IVA speciali;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni;
- le operazioni di cui all’art. 6, comma 5, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972.
- quelle effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile (=> leggi quando si applica il Reverse charge);
Operazioni passive escluse dal differimento del diritto alla detrazione IVA:
- acquisti di beni o servizi assoggettati all’IVA con meccanismo del reverse charge (inversione contabile);
- acquisti intra-comunitari di beni;
- importazioni di beni;
- estrazioni di beni dai depositi IVA.