Scadenza fissata al 31 ottobre per presentare la domanda di rimborso infrannuale o compensazione del credito IVA TR relativa al 3° trimestre 2012. La data è infatti calcolata come l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento. La domanda va presentata completa di codice fiscale.
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La scadenza per la presentazione del modello IVA TR riguarda solo i contribuenti che hanno maturato, nel 1°, 2° o 3° trimestre del periodo d’imposta un credito IVA superiore a 2.582,28 euro e rientrino tra i requisiti indicati dall’art. 30, comma 3, lett. a), b), c), e) e d), del D.P.R. n. 633/1972.
Per portare in compensazione il credito IVA trimestrale maturato va utilizzato il modello F24 indicando il codice tributo relativo al 3° trimestre 2012: “6038”.
L’istanza deve essere presentata utilizzando il nuovo modello IVA TR predisposto dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 20 marzo 2012 per recepire le diverse novità introdotte dalla Legge Comunitaria 2010, dalla Manovra di Ferragosto 2011 e dal Decreto fiscale 2012.
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Legge Comunitaria 2010
Più in particolare l’art. 8, comma 2, lett. h) della Legge Comunitaria 2010 (Legge n. 217 del 15 dicembre 2011) offre la possibilità di richiedere il rimborso del credito IVA trimestrale anche per le operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies del D.p.r. 633/72, ma solo se il loro importo è superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate.
Questo significa che il modello IVA TR può essere presentato anche con riferimento ai servizi eseguiti da soggetti passivi italiani a soggetti passivi non stabiliti in Italia riguardanti:
- lavorazioni relative a beni mobili materiali;
- trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
- servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
- servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extra UE o relativi a beni da esportare fuori dall’UE.
Manovra di Ferragosto 2011
La novità introdotta dal D.L. n. 138/2011 (convertito nella Legge n. 148/2011 e denominato “Manovra di Ferragosto 2011”) riguarda invece l’aumento dell’aliquota IVA, portata dal 20% al 21% (art. 2, comma 2-bis).
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Decreto fiscale 2012
Il Decreto fiscale 2012 (D.L. n. 16/2012) con l’art. 8, commi 18-20 ha invece previsto una riduzione del tetto per il credito IVA che può essere portato in compensazione liberamente, senza dover presentare preventivamente l’istanza infrannuale per il suo utilizzo in compensazione, portandolo da 10 mila a 5 mila euro.