Risponde ad un interpello sulla rivalutazione delle aree edificabili l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 94/E dell’11 ottobre, in particolare su alcuni dubbi interpretativi dovuti alla proroga decennale per la loro edificazione inserita nel decreto Milleproroghe (Dl 216/2011).
>>Milleproroghe 2012, leggi i Dettagli del Decreto Legge
A chiedere la corretta interpretazione dell’articolo 29, comma 8-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 (c.d. Milleproroghe) era stata una società che non avendo costruito sull’area edificabile per cinque anni, come previsto dalla legge allora vigente (la n. 266/2005), aveva di conseguenza usufruito del credito d’imposta derivante dalla sostitutiva versata pari a 108.019 euro, ricondotto le evidenze fiscali alla situazione precedente la rivalutazione e riclassificato nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 il saldo di rivalutazione come riserva libera.
Disciplina in Finanziaria
L’articolo 1, comma 473, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), infatti permetteva di rivalutare le aree fabbricabili non ancora edificate, o i cui edifici esistenti fossero stati demoliti, risultanti nel bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004. La rivalutazione sarebbe dovuta avvenire nel bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2005.
Quindi, per beneficiare degli effetti della rivalutazione, l’area doveva venire edificata entro i cinque anni dalla rivalutazione pena la decadenza dei benefici della rivalutazione. Dopo tale scadenza si aveva diritto di utilizzare il credito di imposta in compensazione (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare la scadenza era fissata al 31 dicembre 2010).
>> Leggi il Ddl sulle aree agricole che pone limiti alle aree edificabili
Dubbi interpretativi
Il dubbio della società, conseguente la proroga decennale dell’originario termine di cinque anni per l’utilizzazione edificatoria concessa dal decreto Milleproroghe, riguardava l’applicazione di due possibili soluzioni:
- ritenere pienamente validi i comportamenti posti in essere dalla società, che rinunciava così definitivamente agli effetti della rivalutazione effettuata a suo tempo;
- riconoscere la buona fede della società accordandole, senza sanzioni, la possibilità di ristabilire gli effetti della rivalutazione restituendo il credito di imposta a suo tempo legittimamente utilizzato.
>> Consulta tutti le notizie per le imprese dell’edilizia
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha risposto ipotizzando due possibili situazioni:
- se la società non intende beneficiare della proroga decennale per la rivalutazione dell’area non è chiamata a ripristinare i maggiori valori fiscali delle aree per allinearli ai valori di bilancio, il saldo attivo rimane una posta non vincolata e si ha quindi diritto al riconoscimento del credito per l’imposta sostitutiva pagata;
- se intende beneficiare del nuovo termine decennale deve versare il credito d’imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2012, senza sanzioni ma pagando gli interessi maturati pari al 2,5% annuo a decorrere dall’1 gennaio 2012. Allo scopo va usato il modello F24, indicando come codice tributo “1812” denominato “Imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle aree fabbricabili, articolo 1, comma 473 della legge 23 dicembre 2005, n. 266”.
Per maggiori informazioni consultare la risoluzione n. 94/E dell’Agenzia delle Entrate