Si basa sul criterio di cassa il calcolo della base imponibile IRAP e della riduzione del cuneo fiscale per i professionisti. Dunque, il calcolo delle deduzioni per lavoro dipendente come i contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali, da indicare nella dichiarazione Irap – quadro IS, al rigo IS1 (contributi assicurativi) e al rigo IS3 (contributi previdenziali e assistenziali) – non va determinato in base al criterio di competenza, bensì in base a quello di cassa. Almeno per chi percepisce redditi da lavoro autonomo
Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate, mediante la risoluzione n. 265/E del 28 ottobre, rispondendo ai quesiti sulle deduzioni previste dalla Finanziaria 2007 (legge 296/2006).
Il dubbio nasceva dal fatto che «la regolazione del premio INAIL avviene nell’anno successivo a quello di competenza ed i contributi previdenziali INPS relativi alla mensilità di dicembre e alla tredicesima mensilità sono versati, solitamente, entro il 16 gennaio dell’anno successivo».
Il criterio di cassa, che normalmente viene applicato alla determinazione del reddito da lavoro autonomo, prevede che compensi, costi e altri componenti si considerino rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi. Dunque, il periodo d’imposta, secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi, è dato dall’anno solare.
La soluzione proposta dall’Agenzia delle Entrate nasce dall’applicazione dell’articolo 8 del decreto IRAP in cui vengono definiti i criteri per la determinazione del valore della produzione netta dei soggetti esercenti arti e professioni.
Per le aziende resta valido invece, come principio generale di imputazione dei redditi d’impresa, il criterio di competenza.
Ricordiamo infine che il reddito di lavoro autonomo, secondo quanto definito nell’articolo 54 del Tuir, è dato dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso.