La remissione in bonis rappresenta una particolare forma di ravvedimento operoso con la quale è possibile andare a sanare di dimenticanze formali o relative a comunicazioni relative a regimi opzionali o che permettono di fruire di determinati benefici fiscali. L’Agenzia delle Entrate ne spiega le regole nella circolare n.38/E.
La possibilità di correggere comunicazioni e adempimenti fiscali fuori tempo con l’istituto della remissione in bonis è stata introdotta dall’articolo 2 del Dl 16/2012 (c.d. “Decreto semplificazioni fiscali e Decreto semplificazioni tributarie”).
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Lo scopo è di semplificare gli adempimenti tributari a carico dei contribuenti e di ridurre gli oneri amministrativi anche delle imprese, ma solo relativamente a quei comportamenti che non hanno effetti negativi per l’Erario, nemmeno in termini di pregiudizio per l’attività di accertamento.
La remissione in bonis
L’omissione di un determinato adempimento può comportare la decadenza dal beneficio o del regime fiscale in essere, con la remissione in bonis è possibile regolarizzare, seppure tardivamente, questa dimenticanza a patto però che la stessa non sia stata già constatata dal Fisco e che a carico del contribuente non vi siano in corso ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento a sua conoscenza.
Altro requisito necessario è che il contribuente sia in possesso dei requisiti sostanziali che gli consentono di aderire a regimi fiscali opzionali o di accedere ai benefici relativi all’adempimento omesso, già in data antecedente alla sua scadenza originaria.
Per usufruire della a remissione in bonis è necessario presentare tale istituto in occasione della prima dichiarazione utile, ovvero la prima in scadenza dopo il termine previsto per effettuare la comunicazione o l’adempimento omesso.
Unica eccezione per quelle irregolarità per le quali al 2 marzo 2012 pur essendo già scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile è ancora possibile presentarne una relativa al periodo d’imposta nel quale l’adempimento è stato omesso (valido ad esempio per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). In questo caso il termine per la remissione in bonis è stato eccezionalmente fissato al 31 dicembre 2012.
La remissione in bonis prevede comunque il versamento di una sanzione minima pari a 258 euro da versare contestualmente mediante modello F24.