Il ritardo nei pagamenti dalla PA alle imprese è un incubo tutto italiano al quale il Governo cerca di porre rimedio: niente sanzioni per i datori di lavoro che non versano tributi per problemi di liquidità causata dal mancato pagamento da parte dell’Amministrazione Pubblica.
Una recente sentenza ravvisa una giustificazione per il mancato pagamento dei tributi per cause di forza maggiore e, per legge, «quando l’inosservanza della norma è necessariamente e inevitabilmente cagionata da una forza esterna al soggetto obbligato, non sussiste il presupposto per la nascita dell’obbligazione delle soprattasse».
Dunque, una nuova agevolazione per le aziende che vantano crediti con la PA e che, a causa del ritardo nel saldo delle fatture, si trova nella impossibilità economica di versare tributi o contributi.
Crediti con la PA: le agevolazioni per le imprese
Da precisare che la nuova sentenza offre uno sconto alle aziende ma solo ad una condizione: che il ritardo nel pagamento dalla PA sia debitamente dimostrato e documentato.
Nella recente sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma (la n. 158/29/12), la società morosa in questione aveva dimostrato la propria impossibilità economica «risultante documentalmente per via di diversi procedimenti amministrativi e contenziosi instaurati dalla società per ottenere la soddisfazione del credito vantato nei confronti della committente Regione Campania».
Certificazione crediti PA Locale: DM e modelli di domanda
La Ctr ha decretato che il credito vantato dall’impresa con la PA «costituisce esimente dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative in considerazione del difetto del requisito della colpevolezza prevista dall’art. 5 del D. Lgs. 472 del 18/12/1997 e pertanto le stesse vanno annullate».
Lo stesso Ministero delle Finanze ha precisato come le obbligazioni al pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse in materia di imposte indirette seguono il regime proprio delle obbligazioni civili.
Tale motivazione rende giustificabile il «mancato o ritardato pagamento delle imposte IRPEF, IRAP, IRES e IVA che hanno portato all’irrogazione delle sanzioni», spiega nella sentenza la Commissione tributaria regionale di Roma.