Si è espressa in tema di fallimenti aziendali la Corte di Cassazione, chiarendo cosa accade agli interessi sui crediti IVA con la sentenza n. 16084 del 21 settembre 2012 con la quale veniva respinto il ricorso di Equitalia.
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In sostanza, il privilegio sui crediti ammessi al fallimento ma accessori del credito è riconoscibile allo Stato nei limiti di quelli dovuti per l’anno in cui è stata avviata la procedura concorsuale.
La Cassazione ha precisato che al credito per interessi si estende lo stesso privilegio sui beni mobili del debitore riconosciuto ai crediti dello Stato per imposte, pene pecuniarie e soprattasse dovute secondo le norme relative all’IVA.
Vi è però una limitazione temporale, ovvero l’anno in corso alla data di apertura della procedura concorsuale, quello precedente e gli interessi «maturati successivamente in misura legale fino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto sia pure parzialmente».
Infine la prima sezione civile ha sottolineato che la misura degli interessi non è quella legale, che sarebbe la più alta, ma quella prevista dal legislatore per le singole imposte.