Scaduti i termini per il pagamento delle imposte IRAP e IRPEF (da UNICO 2012) e delle addizionali (l’ultima finestra si è chiusa il 20 agosto, pur con una maggiorazione dello 0,40%) i contribuenti possono optare per il ravvedimento, che però non è previsto per il versamento dei contributi previdenziali.
Entro il 3 settembre è possibile rimediare “limitando i danni”. Infatti, sono contemplate tre tipologie di ravvedimento: sprint, breve e lungo. Ciascuno con un crescente onere della mora.
Ricorrendo al ravvedimento si limita l’entità degli interessi aggiuntivi alla misura del 2,5% (per tutti e tre i tipi di ravvedimento).
Per non incorrere nella sanzione massima del 30% per omesso pagamento delle tasse, invece, con il ravvedimento si pagherà in maniera proporzionale al tempo trascorso. In pratica, la sanzione varia a seconda del ritardo con cui si provvede a “ravvedersi”:
- ravvedimento sprint: pagamento entro 14 giorni (3 settembre 2012) con sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo;
- ravvedimento breve: pagamento entro 30 giorni con sanzione del 3%;
- ravvedimento lungo: pagamento oltre 30 giorni e fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è omesso il versamento, con sanzione del 3,75%.
Il ravvedimento è una opzione valida solo se nel frattempo non è scattata già la procedura per mancato versamento.