La cartella esattoriale è valida, anche senza avviso bonario (o notifica) nel caso in cui non esistano dubbi, errori, o incertezze in merito alla maggiore imposta accertata dall’ufficio che il contribuente è chiamato a versare.
A decretarlo è stata la Corte di Cassazione (Commissione tributaria provinciale di Firenze) con la sentenza n. 129.
Nel caso in questione il contribuente non solo è stato chiamato a pagare la cartella, ma anche le spese di giudizio.
L’impugnazione riguardava una cartella di pagamento relativa al controllo della dichiarazione 770S/2008 e UNICO/2008. Il contribuente contestava la cartella di pagamento perché non preceduta da avviso bonario, richiamando la violazione dell’articolo 6 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
Questo recita infatti che «prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta», mentre «sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma».
Nella disposizione si legge chiaramente che la norma vale «qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione», mentre nel caso specifico non vi era alcuna incertezza, avendo lo stesso contribuente ammesso di aver versato minori imposte rispetto a quanto dovuto e dichiarato giustificando i mancati versamenti con la riduzione della liquidità aziendale dovuta alla crisi economica, motivazione che però «non soddisfa i requisiti della causa di forza maggiore siccome prevista dall’Ordinamento».
Dunque la cartella è valida e adeguatamente motivata, e non necessita in questi casi dell’avviso bonario.