Una sentenza della Cassazione ha stabilito che l’IVA è detraibile dall’acquisto di auto aziendali anche in caso di uso promiscuo, a patto però che sia dimostrata l’inerenza con l’attività d’impresa.
La Corte suprema (con la sentenza 11943 del 13 luglio) ha motivato la propria decisione in tema di detrazioni IVA per gli acquisti di auto aziendali richiamando gli articoli 4, 1, e 19 del Dpr 633/1972 e la VI direttiva, la 77/388/Cee.
I due provvedimenti stabiliscono che le detrazioni riservate agli acquisti di beni e in generale alle operazioni passive richiedano che vi sia l’effettiva inerenza all’esercizio dell’impresa (cfr Cassazione 11765/2008 e 7344/2011).
Questo significa che vi deve essere una dimostrata e stretta connessione con le finalità imprenditoriali, anche se non è richiesto il concreto esercizio dell’impresa. Infatti, la detrazione dell’imposta spettare in caso di assenza di operazioni attive purché siano preparatorie (es. manutenzione ) e finalizzate allo svolgimento effettivo dell’attività.
Interpretazione non in contrasto con l’ordinamento comunitario, né con la sentenza della Corte di giustizia del 2006 nella quale veniva stabilito che il diritto alla detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA.