È arrivato il 12 luglio il provvedimento sugli studi di settore che dà attuazione al regime premiale previsto dalla manovra finanziaria Monti (art. 10 Dl 201/2011).
Vengono così ammessi al beneficio i contribuenti soggetti agli studi di settore e attivi in determinate, individuate dal provvedimento, che comunicano fedelmente i dati rilevanti e risultano congrui e coerenti.
Regime premiale
Beneficio che si traduce nell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, nella riduzione di un anno per i termini di decadenza dell’attività di accertamento e nel vedere portato ad un terzo (invece di un quinto) il limite oltre il quale, in caso di divario tra reddito accertabile e dichiarato, scatta la determinazione sintetica.
Requisiti di accesso a regime premiale
Per accedere al regime premiale per il periodo d’imposta 2011 vengono richieste coerenza e congruità totali.
Questo significa, si legge nel provvedimento, che è necessario che:
- «la coerenza sussista per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile;
- nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussista per entrambe le categorie reddituali;
- nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, la congruità e la coerenza sussista per entrambi gli studi».
Per il periodo d’imposta 2011 possono accedere al beneficio i contribuenti che applicano gli studi di settore individuati tra quelli per i quali risultano:
- approvati almeno quattro indicatori di coerenza economica tra efficienza e produttività del fattore lavoro, efficienza e produttività del fattore capitale, efficienza di gestione delle scorte, redditività e struttura;
- approvati indicatori di coerenza economica riferibili a tre diverse tipologie «riferibili a settori di attività economica per i quali è stimata, sulla base delle risultanze della relazione finale sulle attività del gruppo di lavoro “Economia non osservata e flussi finanziari”, una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico (ipotesi massima) inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia (ipotesi massima)».
Infine per quanto riguarda la fedeltà dei dati il provvedimento precisa che questa «risulta sussistere anche nel caso di errori o omissioni, nella compilazione dei modelli degli studi di settore, di dati che non comportano la modifica:
- dell’assegnazione ai cluster;
- del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati;
- del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza;
rispetto alle risultanze dell’applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri».