Guida Studi di Settore: GERICO 2012, versamenti e sanzioni

di Francesca Vinciarelli

12 Luglio 2012 10:10

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L'Agenzia delle Entrate pubblica istruzioni, aggiornamenti software e nuove scadenze di pagamento 2012 per adeguarsi agli Studi di Settore con GERICO, per il periodo d'imposta 2011.

Novità per i soggetti che applicano gli Studi di settore: una nota dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e istruzioni per il periodo d’imposta 2011 (dichiarazioni dei redditi 2012).
In più, coloro che ritengono opportuno adeguarsi ai ricavi o ai compensi stimati utilizzando la versione definitiva di GERICO (1.0.2, pubblicata il 5 luglio scorso), se diversi da quelli calcolati con la versione 1.0.1, potranno farlo entro il 20 agosto 2012 senza maggiorazioni.

Questo significa che i versamenti – per chi è soggetto agli studi di settore – effettuati entro il termine del 20 agosto 2012 non subiranno la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Questa possibilità, spiega l’Agenzia, «è ammessa sulla base dei principi di collaborazione e di buona fede previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente» ed è stata resa necessaria visto che precedentemente erano stati individuati malfunzionamenti del software GERICO «che hanno reso necessaria la sua ripubblicazione in data 5 luglio (versione 1.0.2) 2012».

Principalmente, gli interventi di modifica ali Studi di settore sono stati improntati alla “revisione congiunturale speciale” approvata con decreto ministeriale 13 giugno 2012, i quali hanno ovviamente effetti di rilievo su GERICO.

«In merito, nonostante una intensa attività di test effettuata sia dal partner tecnologico dell’Agenzia, anche sulla base di specifiche banche dati random appositamente elaborate dalla SO.SE., sia dall’Agenzia stessa, si sono rese necessarie le modifiche al software dettagliatamente elencate sul sito delle Entrate», si legge in una nota. Ma essendo stato modificato GERICO a ridosso della scadenza fiscale di luglio era d’obbligo concedere la possibilità di versare l’imposta per l’adeguamento entro agosto senza maggiorazioni per i contribuenti soggetti agli studi di settore.

L’Agenzia delle Entrate ha poi fornito, nella Circolare n.30, tutta una serie di chiarimenti con focus sulle modalità di accertamento, sui correttivi (specifici per la crisi; congiunturali di settore; congiunturali individuali), sui nuovi indicatori di coerenza e sulle modalità di compilazione dei modelli (in particolare sul nuovo quadro V “Ulteriori dati specifici” e sul prospetto multi-attività). Le principali novità riguardano:

  • i nuovi indicatori di coerenza economica basati su anomalie nei dati dichiarati;
  • il nuovo indicatore di normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali;
  • l’aggiornamento dei valori di soglia per l’indicatore di coerenza «ricarico» per lo studio di settore VM04U;
  • l’aggiornamento della “Territorialità dei Factory Outlet Center”;
  • le modifiche allo studio VM05U con gli aggiornamenti per le regioni Abruzzo, Campania e Sicilia;
  • l’aggiornamento delle analisi territoriali per il comune di Gravedona ed Uniti;
  • l’aggiornamento della territorialità del commercio.

Per quanto riguarda gli accertamenti, l’Agenzia sottolinea che i 69 studi di settore approvati con decreti del 28 dicembre 2011 non si applicano ai contribuenti che dichiarano compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro.