Sull’IMU: la risoluzione n. 73 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce in quali termini la nuova imposta sugli immobili sia competenza esclusiva dei Comuni.
In sintesi, l’Agenzia spiega ai contribuenti che non può fornire alcuna risposta né parere sulle istanze di interpello presentate per ottenere delucidazioni sull’applicazione del tributo.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti sottolineato che «ove l’istanza di interpello concerna l’applicazione di disposizioni normative dettate in materia di tributi locali (come l’IMU n.d.r.), la competenza a decidere in ordine a tale tipologia di istanze è attribuita esclusivamente all’Ente impositore, in quanto titolare della potestà di imposizione, nella quale è compreso l’esercizio dei poteri di accertamento del tributo».
Un chiarimento che rimanda al quanto stabilito dal Dipartimento delle Finanze – Direzione del Federalismo Fiscale nella Risoluzione n. 1/DPF/2002.
Nella manovra finanziaria Monti (DL n. 201/2011), che ha introdotto l’IMU, si legge chiaramente che «le attività di accertamento e riscossione dell’IMU sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento di tali attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni».
Dunque i quesiti relativi all’IMU devono essere sottoposti all’Ente locale competente, in questo caso il Comune nel quale è situato l’immobile assoggettato al tributo, che dovrà esporre al contribuente la linea interpretativa che seguirà nella fase di accertamento del tributo.