Una circolare diffusa dall’INPS informa riguardo la sospensione degli adempimenti contributivi decisa in seguito al terremoto che ha colpito l’Emilia, in particolare in relazione ai soggetti iscritti alla gestione ex INPDAP: la possibilità di sospendere temporaneamente i versamenti concesso ai datori di lavoro non riguarda le pubbliche amministrazioni, che sono quindi escluse da questo beneficio.
Il messaggio è stato pubblicato sul sito dell’INPS il 16 giungo e sottolinea come i benefici della sospensione contributiva riguardino solo i datori di lavoro privati iscritti alla stessa Gestione ex INPDAP, secondo quanto sancito dalla circolare del 15 giungo.
«In merito all’applicabilità della sospensione temporanea dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti contributivi ai datori di lavoro iscritti alla Gestione ex INPDAP, si precisa che le Amministrazioni Pubbliche, come elencate nell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono escluse dal beneficio. Ciò in conformità a quanto disposto dalla norma di interpretazione autentica dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, contemplata dall’art. 6, comma 1 bis, del decreto legge del 9 ottobre 2006, n. 263, convertito nella legge 6 dicembre 2006, n. 290, che riserva ai datori di lavoro privati, aventi sede legale ed operativa nei Comuni individuati da ordinanze di protezione civile, il beneficio della sospensione contributiva. Per le Amministrazioni Pubbliche, come sopra evidenziate, restano pertanto vigenti i termini relativi agli adempimenti dichiarativi ed ai versamenti connessi alla contribuzione previdenziale e assistenziale. Il beneficio della sospensione contributiva è, invece, applicabile ai datori di lavoro con natura giuridica privata iscritti alla stessa Gestione ex INPDAP, per le cui modalità si rinvia a quanto disposto dalla medesima circolare 15 giugno 2012, n. 85.»