L’IMU ha stravolto la tassazione dei terreni e degli immobili destinati all’agricoltura. Ad esempio, per i fabbricati strumentali rurali che risultano iscritti in catasto urbano, l’importo dell’acconto IMU da versare è pari al 30% dell’imposta entro il 18 giugno.
Rispetto all’aliquota ordinaria, l’aliquota da applicare in questo caso è del 2 per mille indipendentemente dai requisiti di natura soggettiva, che non incidono in alcun modo sullo stato di fabbricato rurale strumentale.
Si tratta di una casistica piuttosto comune, come quella di un proprietario di terreno dotato di fabbricati rurali strumentali che svolge direttamente l’attività agricola (coltivatore diretto).
In questo caso, oltre all’aliquota del 2 per mille di cui sopra, è da rammentare che il valore imponibile per il terreno viene determinato moltiplicando per 110 il reddito dominicale rivalutato del 25%.
La situazione è invece più complessa nel caso di fabbricato oggettivamente strumentale, anche se non asservito al terreno. Possono rientrare in questa categoria, ad esempio, i locali per l’allevamento oppure fabbricati destinati alla trasformazione di prodotti agroalimentari.
Per una serie di norme interagenti, infatti, la scelta di adottare l’aliquota del 2 per mille o del 7,6 è difficile e non ancora definita.
Altre circostanze particolari derivano dalla comproprietà di terreni da parte di persone che determinano la base imponibile IMU con il coefficiente 110 anziché 135.: un tipico esempio, non affatto raro, è quello di un terreno in comproprietà tra un padre pensionato cancellato dagli elenchi INPSe un figlio conduttore diretto ed iscritto all’INPS.