Riguardo l’impugnazione degli avvisi bonari l’Agenzia resta della propria opinione, nonostante la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione (la n. 7344 del 2012), nella quale decretata va possibilità di fare ricorso contro eventuali comunicazioni di irregolarità da parte del Fisco.
L’Agenzia, rifacendosi ad altre sentenze della Cassazione, le n. 16293/2007 e n. 16428/2007, continua a ribadire in un comunicato stampa l’impossibilità per i contribuenti di impugnare gli avvisi bonari, costituendo questi un invito a fornire dati o chiarimenti in merito ad elementi non considerati o valutati erroneamente in fase di dichiarazione dei redditi.
L’interpretazione dell’Agenzia nasce dal fatto che, si legge nel comunicato, «l’emanazione della sentenza della Corte di Cassazione n.7344/2012, peraltro emessa in relazione a controversia riguardante anche il ruolo che solo incidentalmente si è occupata dell’impugnabilità degli avvisi bonari, di per sé non giustificherebbe, infatti, un’eventuale modifica dell’orientamento fin qui costantemente tenuto dall’Agenzia».
Pertanto eventuali ricorsi presentati su avvisi bonari, per gli Uffici del Fisco, non saranno ritenuti validi, a dispetto di quanto sentenziato dalla Cassazione.
I contribuenti, comunque, potranno esercitare il diritto alla tutela giudiziale in sede di impugnazione del ruolo, chiarisce l’Agenzia.