A fronte dei dubbi sulla corretta applicazione della maggiorazione del 4%, ovvero la rivalsa (articolo 1 comma 212 della legge 23.12.1996 n. 662) per gli iscritti alla Gestione separata, l’INPS ha fornito chiarimenti con il messaggio n. 7751.
La principale precisazione sulla rivalsa al 4% in caso di Gestione previdenziale separata riguarda i professionisti che appartengono ad uno studio associato.
Fondamentalmente, il professionista membro di uno studio associato ha diritto alla rivalsa del contributo INPS nella misura del 4% dei compensi lordi, «ma rimane contemporaneamente unico soggetto obbligato al pagamento della propria contribuzione alla gestione, a prescindere dal fatto che il cliente paghi o meno la rivalsa», si legge nel messaggio.
Il chiarimento riguarda quindi l’addebito al 4% dei compensi lordi da parte dei soggetti esercenti per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo anche in forma associata, che «sono obbligati al versamento del contributo dovuto alla Gestione separata commisurato ai redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi».
I professionisti autonomi possono quindi addebitare ai committenti la rivalsa al 4% del contributo INPS ma la maggiorazione addebitata in fattura ed acquisita a titolo definitivo, precisa l’INPS, rappresenta un’opzione non un obbligo.
In questo senso la rivalsa costituisce «oggetto di mero rapporto interno tra cliente e professionista, il quale è l’unico soggetto obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell’INPS, anche se facente parte di studio associato».
L’INPS ricorda poi che la rivalsa al 4% riguarda tutti professionisti, senza distinzioni di aliquota contributiva, sia iscritti alla Gestione Separata, che ad altra Cassa professionale autonoma, o titolari di trattamento pensionistico.
Ai fini del calcolo, la rivalsa fa riferimento ai compensi lordi e, a differenza di quanto avviene per il reddito netto di lavoro autonomo, per la sua applicazione non è previsto un massimale.