Chiarimenti per i lavoratori a progetto con contratti di tipo co.co.pro. da parte dell’INPS (messaggio n. 6762): l’Istituto ha illustrato la casistica in cui il lavoratore può usufruire del diritto all’indennità una tantum in base a quanto disposto dal dl n. 216/211, convertito dalla legge n. 14/2012 (Milleproroghe).
Requisiti
Il Decreto Milleproroghe ha infatti esteso l’una tantum al 2012, ma la speciale prestazione in favore dei co.co.pro. è riservata solo a coloro che:
- lavorano per un unico datore di lavoro
- sono iscritti alla gestione separata INPS
- soddisfino i seguenti requisiti di reddito e accredito di mensilità.
Possono usufruire dell’una tantum i lavoratori che soddisfino determinati requisiti reddituali: il reddito lordo dell’anno precedente a quello in cui si è verificato l’evento di fine lavoro con il committente in esame non potrà essere inferiore ai 5 mila euro né superiore ai 20 mila euro.
Nell’anno precedente a quello in cui si è verificato l’evento fine lavoro devono essere presenti almeno tre mesi di contribuzione presso la gestione separata. Vengono considerati utili anche i periodi di contribuzione figurativa.
Casi particolari
L’INPS ha reso noto che il diritto all’una tantum non viene perso se si lavora per più committenti nell’arco dell’anno solare, a patto che ogni periodo di lavoro sia caratterizzato dal requisito di monocommittenza: in sostanza non devono esserci più contratti co.co.pro. sovrapposti.
In più, i lavoratori devono essere iscritti in maniera esclusiva presso la gestione separata INPS. Sono quindi esclusi i soggetti assicurati presso altre casse previdenziali, ad eccezione di quelli già titolari di pensione o provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria.
Domanda una tantum Co.Co.Pro.
La domanda dovrà essere presentata all’INPS entro 30 giorni dalla data in cui risultano soddisfatti i requisiti richiesti.
Per il 2010 e 2011 l’indennità una tantum – pari al 30% del reddito di lavoro percepito nell’anno precedente – ha un tetto massimo di 4.000 euro.
Per gli anni di riferimento 2010, 2011 e 2012, durante i quali non è stata presentata la domanda, il lavoratore deve poter vantare un accredito di mensilità non inferiore a uno.