Con provvedimento 23 marzo 2012 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante.
Il provvedimento si inquadra in attuazione del Dl. 16/2012 (decreto sulle semplificazioni fiscali) che stabilisce, per gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo la possibilità – in deroga alle norme – di vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, a condizione che inviino apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, (c.2, art. 3 del D.L. 16/2012).
In sintesi l’operatore dovrà acquisire fotocopia del passaporto dell’acquirente non italiano né europeo ed ottenere una autocertificazione in cui si attesta che non possiede la cittadinanza italiana né di uno dei Paesi dell’Ue o dello Spazio Economico Europeo e che non è residente in Italia.
Successivamente – entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione – il commerciante, il tour operator o l’agenzia turistica dovrà versare il contante sul proprio conto corrente, consegnando all’operatore finanziario la fotocopia del documento di riconoscimento del cliente e la copia della fattura emessa.
Per le operazioni effettuate fra il 2 marzo e il 10 aprile 2012, la comunicazione deve essere inviata entro il 10 aprile 2012. Se la prima operazione è antecedente alla comunicazione, in quest’ultima deve essere indicata, in luogo della data di sottoscrizione, la data di effettuazione di tale operazione.
Ricordiamo che l’Europa ha disposto di adeguare le normative nazionali in merito alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ed il decreto legge n. 201/2011 in Italia ha abbassato la soglia massima per l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore, abbassando il totale da 2.500 a 999,99 euro, consentendo dunque le transazioni in denaro contante fino a mille euro.