L’obbligo di comunicazione in relazione allo Spesometro, a decorrere dal primo gennaio 2012 deve essere fatto con riferimento a ciascun cliente e fornitore, senza il limite dei 3.000 euro e senza dovere indicare i dati dei contratti collegati e periodici.
A prescriverlo il Decreto Semplificazioni, che conferma tra l’altro il limite di 3.600 euro per le operazioni per le quali non c’è obbligo di fattura.
Alle nuove regole si aggiungono, complicando il quadro già di per se complesso, le risposte dell’Agenzia delle Entrate in risposta ai quesiti di ANIA e associazioni di categoria di operatori finanziari.
Tra questa la conferma di esclusione dalla comunicazione delle operazioni oggetto di segnalazione all’Anagrafe tributaria e delle operazioni sottese ai rapporti finanziari, comunicate ai fini delle indagini in materia di imposte sui redditi e di IVA.
Restano escluse anche le operazioni finanziarie esenti da IVA ex art. 10, D.P.R. n. 633 del 1972, rendendo quindi obbligatorie per la comunicazione dello Spesometro, per i soggetti che abbiano esercitato l’opzione per il regime speciale ex art. 36-bis del decreto IVA, solo le operazioni diverse da quelle finanziarie.
Infine, fuori dal perimetro dello Spesometro anche quelle operazioni relative a rapporti tra operatori finanziari con finalità di mero regolamento contabile e le operazioni di tipo finanziario effettuate tra compagnie di assicurazione.