Con la circolare n. 8/E l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto sulle novità introdotte in merito all’applicazione degli studi di settore sia dalla manovra finanziaria dell’ex-Governo Berlusconi sia da quelle del decreto “Salva Italia”.
Più in particolare, il documento fornisce precisazioni su:
– modifiche agli studi approvati;
– incentivi ai contribuenti virtuosi;
– presupposti per l’accertamento induttivo;
– nuovi vincoli all’accertamento.
Studi di settore approvati
La manovra finanziaria estiva (Dl 98/2011) ha previsto la possibilità di modifica degli studi di settore al fine di apportare le integrazioni necessarie in seguito ai mutati andamenti economici e dei mercati rendendo i modelli più aderenti possibili alla realtà dei ricavi e dei compensi degli operatori.
Le modifiche agli studi di settore dovranno essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in vigore. Quest’anno però, lo ricordiamo, decreto sulle semplificazioni fiscali (D.L. 16/2012) ha concesso tempo fino al 30 aprile 2012 per le suddette integrazioni.
Da precisare che l’integrazione agli studi già approvati trova applicazione già a quelli da utilizzare per lo scorso periodo d’imposta.
Incentivo ai contribuenti congrui e coerenti
Sempre la manovra finanziaria estiva ha previsto l’incentivazione dei comportamenti virtuosi, concedendo all’Agenzia delle Entrate di utilizzare i dati indicati nel modello UNICO per inviare inviti ad adempiere agli obblighi dichiarativi in materia di studi di settore. Il contribuente ha poi la facoltà di sanare la propria posizione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso (presentando una dichiarazione integrativa), pagando delle sanzioni ridotte.
Accertamento induttivo
Perché l’accertamento induttivo in caso di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore sia legittimato, il contribuente deve essere effettivamente soggetto agli studi, non solo obbligato alla presentazione del modello.
Nella circolare si chiarisce inoltre che l’accertamento induttivo “puro” trova applicazione «solo se il maggior reddito d’impresa, arte o professione accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, è superiore al 10% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato».
I nuovi vincoli all’accertamento
La manovra finanziaria Monti ha infine escluso l’accertamento “analitico-presuntivo” per i contribuenti “congrui e coerenti”, ovvero coloro che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori alle risultanze degli studi di settore (articolo 10, commi 9-13, Dl 201/2011).
Per gli stessi soggetti viene ridotto di un anno il termine di decadenza per l’attività di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, «la determinazione sintetica del reddito complessivo (di cui all’articolo 38 del d.P.R. n. 600 del 1973), è ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (in luogo di almeno un quinto, come previsto ordinariamente dal sesto comma del citato articolo 38)».
Sono esclusi da tale beneficio i soggetti che presentano cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi.