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Modello 730-4: scadenze per i sostituti d’imposta

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 12 Marzo 2012
Aggiornato 29 Luglio 2013 12:50

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Modello 730-4, entro il 31 marzo i sostituti d'imposta devono comunicare il proprio indirizzo telematico, per partecipare al flusso sulle comunicazioni con l'Agenzia delle Entrate.

Tra le scadenze fiscali ricordiamo che entro il 31 marzo i sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) devono inviare all’Agenzia delle Entrate il modello per la ricezione dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 (modello 730-4).

È una novità del 2012 che prevede la partecipazione dei sostituti d’imposta al flusso telematico, insieme ai centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati (iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo dei consulenti del lavoro).

Dopo che questi ultimi hanno inviato all’Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni 730, la stessa invierà entro 10 giorni dalla comunicazione telematica, sempre telematicamente, i dati ai sostituti d’imposta o agli intermediari da questi incaricati.

Il modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” ha lo scopo di comunicare l’indirizzo telematico dove ricevere il flusso delle comunicazioni relative ai 730-4, se non già inoltrato con riferimento ai 4 modelli 730-4 nell’anno 2011.

In sostanza i sostituti d’imposta devono comunicare l’utenza telematica presso cui ricevere il modello 730-4 (anche nel caso in cui alcuni dei parametri siano stati modificati) e, eventualmente, l’intermediario incaricato per la trasmissione telematica.