Alle assunzioni con contratto di apprendistato che riguardano lavoratori in mobilità non possono essere applicati i premi assicurativi INAIL: il regime agevolato opera ai soli fini contributivi, come ha precisato lo stesso Istituto in una recente nota protocollo (la n. 1100/2012).
A dare la possibilità alle imprese di assumere con contratto di apprendistato i lavoratori in mobilità «ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale» è stato il Testo Unico dell’apprendistato (art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 167/2011) in vigore dal 25 aprile 2011.
Questo prevede anche l’applicazione del regime contributivo agevolato definito dall’art. 25 della legge 23/7/1991 n. 223.
Più volte l’INAIL ha ribadito la non applicabilità del suddetto regime ai premi assicurativi e anche successive interpretazioni hanno ribadito lo stesso principio.
Stiamo facendo riferimento alla sentenza della Corte di Costituzionale (sentenza n. 291/2003), o alla norma di interpretazione autentica (l’art. 68 della legge n. 388 del 23/12/2000), o ancora alla Corte di Cassazione che ha escluso le agevolazioni contributive per le aziende che assumono lavoratori in mobilità, disoccupati o in cassa integrazione.
Ora, nonostante il Testo unico per l’apprendistato dia alle imprese la possibilità di assumere con contratto di apprendistato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, l’INAIL continua a confermare: il regime agevolato non opera sui premi assicurativi, ma solo sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.