Si avvicina un’importante scadenza per i datori di lavoro, o meglio per i sostituto d’imposta, che entro il 28 febbraio dovranno consegnare ai propri lavoratori il modello CUD 2012 (leggi tutte le novità di quest’anno), ma anche il CUPE e la certificazione dei compensi, per attestare i redditi e le ritenute fiscali applicate nel corso del 2011.
CUD 2012
Il modello per la certificazione unica dei redditi (CUD) contiene dati su: i compensi corrisposti dai datori di lavoro ogni anno, sia in caso di tassazione ordinaria sia di tassazione separata; le ritenute operate; le detrazioni effettuate; i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione INPS e INPDAP.
L’invio può essere effettuato anche sfruttando il canale telematico, tranne nel caso in cui il CUD sia destinato agli eredi o ad un dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro.
Le recenti normative hanno disposto una base imponibile ridotta dell’80% per le donne, del 70% per gli uomini che rientrino nel caso del rientro dei giovani “cervelli” (codice “BM”). Il codice “BQ” serve invece ad indicare la riduzione dal 99 all’82% dell’acconto IRPEF.
Previsto poi il prelievo di solidarietà a carico per chi ha un reddito complessivo superiore a 300mila euro, che viene applicato direttamente dal datore di lavoro al momento del conguaglio.
Per il 2011 è poi stata confermata la detassazione al 10% per l’incremento della produttività aziendale (leggi tutte le novità sulla detassazione del salario di produttività) nel settore privato. Presente infine un nuova casella dedicata alla destinazione del 5 per mille al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
CUPE
Stessa scadenza, il 28 febbraio, per la consegna del CUPE, la certificazione degli utili e dei proventi equiparati corrisposti ai soci di società di capitali. Nel modello vanno riportati i dati che il contribuente utilizzerà al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi, ovvero relativi a:
- soggetto che rilascia il CUPE;
- soggetto emittente (sezione I)
- intermediario non residente (sezione II)
- percettore degli utili o degli altri proventi equiparati (sezione III)
- utili corrisposti e i proventi equiparati (sezione IV).
Certificazione lavoratori autonomi
Il 28 febbraio i datori di lavoro dovranno consegnare anche le certificazioni relative alle prestazioni di lavoro autonomo, abituale o occasionale e alle provvigioni erogate a rappresentanti di commercio, agenti, venditori porta a porta.
Nella certificazione vanno indicati i dati identificativi del sostituto d’imposta e del percipiente, natura del compenso, importo lordo, ritenute, contributi previdenziali e periodo di erogazione.