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Studi di settore: scadenze e novità nel DL semplificazione fiscale

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 22 Febbraio 2012
Aggiornato 8 Ottobre 2013 11:51

Studi di settore, si avvicina la scadenza per la segnalazione delle anomalie per il periodo d’imposta 2010 (UNICO 2011): tutte le novità dal decreto di semplificazione fiscale e dalla manovra finanziaria Monti.

Conto alla rovescia per la scadenza sugli studi di settore: entro il 29 febbraio dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle anomalie del 2010, adempimento che riguarda le imprese che sono rientrate in casi di non congruità, non coerenza e non normalità con gli studi di settore (leggi la bozza delle istruzioni 2012) del periodo d’imposta 2010 riportati in UNICO 2011, e che ora possono ancora darne spiegazione al Fisco.

Intanto anche dal decreto per la semplificazione fiscale arrivano interessanti novità sugli studi di settore: cambiano infatti le regole per l’accertamento induttivo nei casi di omessa o infedele indicazione nei modelli.

Segnalazione anomalie

Per chi desidera cogliere l’ultima occasione messa a disposizione dal Fisco per spiegare i motivi che hanno causato lo scostamento da Gerico, la segnalazione di anomalia va inviata con modalità telematica utilizzando il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate: “Segnalazioni studi di settore UNICO 2011” (leggi come giustificare gli scostamenti).

Per chi avesse già fornito le proprie motivazioni nel campo “note aggiuntive” di Gerico 2011 presente nel modello degli studi di settore allegati all’UNICO 2011, la segnalazione rappresenta un’opportunità per chiarire meglio, in modo più analitico, le cause delle anomalie.

Il termine per la presentazione della comunicazione è stato prorogato dall’Agenzia delle Entrate al 29 febbraio rispetto al precedente fissato al 31 dicembre a causa dei ritardi con i quali è stato messo a disposizione il software.

Decreto semplificazione fiscale

Nel Decreto semplificazione fiscale (leggi tutte le novità contenute nel decreto di riforma fiscale) all’articolo 9 sono state apportate modifiche in materia di condizioni per esperibilità accertamento induttivo nei casi di omessa o infedele indicazione dati nei modelli per studi di settore, nel caso in cui questa «comporti una differenza superiore al 15% o comunque a 50mila euro tra i ricavi e i compensi stimati applicando gli studi sulla base dei dati corretti e quelli stimati» a partire dall’entrata in vigore del decreto scatteranno gli accertamenti induttivi.

Manovra finanziaria Monti

L’art. 10 comma 9 del DL 201/2011 convertito in Legge 214/2011 (link a tutte le misure della manovra finanziaria Monti) ha modificato la disciplina degli studi di settore  (link ai parametri imprese 2012), concedendo ai contribuenti che dichiarino ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi:

  • l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art 39, DPR 600/73 e art. 54,DPR 633/72);
  • la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73);
  • la preclusione dall’accertamento sintetico del reddito complessivo (art. 38, DPR 600/1973) a meno che il reddito accertabile ecceda di un terzo rispetto a quello dichiarato (normalmente scattano con uno scarto di un quinto, 20%).

Il comma 11 all’art. 10 della manovra finanziaria ha inoltre imposto controlli più rigidi per i soggetti gli studi di settore, a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2011 quindi da UNICO 2012 (link a tutte le novità del Modello 2012).