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Dichiarazione redditi: le specifiche per i modelli 2012

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 21 Febbraio 2012
Aggiornato 16 Luglio 2013 11:29

Online le specifiche tecniche per le dichiarazioni dei redditi 2012: modello 730, 770 ordinario e semplificato, Unico PF, Irap, Unico SC, Unico SP, Unico Enc, Consolidato nazionale e mondiale.

Pubblicate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi 2012, dai modelli 730/2012, 770/2012 (ordinario e semplificato), ai modelli UNICO 2012 (UNICO PF, UNICO SC, UNICO SP, UNICO Enc), al modello IRAP, fino al Consolidato nazionale e mondiale.

Con distinti provvedimenti direttoriali sono state approvate le diverse specifiche dei modelli 2012, per le dichiarazioni dei redditi relativa all’anno d’imposta 2011.

Indicazioni disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso del modello UNICO 2012 Pf (leggi l’approfondimento sulle novità sul modello UNICO 2012) queste sono valide anche per i modelli ad esso correlati: parametri, studi di settore, indicatori di normalità economica, scelta dell’otto e cinque per mille.

Scadenze

Ricordiamo che il modello UNICO deve essere presentato entro il 1° ottobre 2012, se si sceglie la via telematica, altrimenti per la versione cartacea la consegna deve essere effettuata tra il 2 maggio e il 30 giugno.

Per il modello 770 la scadenza per la presentazione è fissata al 31 luglio 2012, per via telematica anche avvalendosi di un intermediario abilitato.

Per il modello 730/2012 la data di riferimento è il 2 maggio, in caso di consegna al proprio datore di lavoro o ente pensionistico. Questi a loro volta dovranno darne copia e prospetto di liquidazione al contribuente entro il 31 maggio. Se invece si sceglie l’opzione del Caf o di un intermediario abilitato la scadenza è fissata al 31 maggio. Il Caf o il professionista abilitato dovranno poi riconsegnare il modello al contribuente entro il 15 giugno e trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate entro  il 30 giugno.

Per la presentazione della dichiarazione IRAP il termine è fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quello del periodo di imposta di riferimento per le perone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e le società e le associazioni a esse equiparate (articolo 5 del Tuir). Per i soggetti all’imposta sul reddito delle società (articolo 73 comma 1 del Tuir) e le amministrazioni pubbliche la scadenza fiscale invece bisogna fare riferimento all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.