Con il nuovo regime dei minimi 2012 in vigore dal 1° gennaio 2012, muta la gestione amministrativa per i datori di lavoro per quanto riguarda i ricavi e compensi dei nuovi minimi, che sono ora non più soggetti a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 185820, incentrato sulle modalità di applicazione del nuovo regime fiscale: basterà una dichiarazione del contribuente che rientra nel nuovo regime dei minimi e che certifichi che tali somme sono soggette a imposta sostitutiva.
Il nuovo regime dei minimi 2012, lo ricordiamo, è il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità che ha sostituito il precedente con la manovra finanziaria (Dl 98/2011 articolo 27), e tra le agevolazioni fiscali che prevede c’è l’esenzione IVA e l’IRPEF al 5% (invece che al 20%) che però – risultando a questo punto inferiore alla ritenuta d’acconto – ha reso necessario la nuova indicazione: diversamente, si sarebbe generato uno squilibrio con il credito d’imposta.
Dunque, il sostituto d’imposta non deve applicare la ritenuta d’acconto per gli importi relativi all’anno 2012. (non sono esenti da ritenuta d’acconto gli importi relativi a periodi antecedenti al 1° gennaio 2012).
Rimane però per il contribuente minimo l’obbligo di rilasciare una autocertificazione che attesti che il reddito di riferimento è soggetto a imposta sostitutiva.
Per la determinazione del reddito imponibile al quale si applica – ai sensi dell’articolo 1, commi 104 e 108 della legge n. 244 del 2007 e dell’articolo 4 del D.M. 2 gennaio 2008 – l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali di cui al comma 105, ridotta al 5%, si utilizza il criterio di cassa.