Sgravi fiscali, per le imprese del settore dell’edilizia che non ne hanno già fruito, c’è tempo fino al 16 marzo 2012 per ottenere lo sconto dell’11,5% sulle contribuzioni anche per l’anno 2011, ovvero per effettuare le operazioni di conguaglio. Entro tale data infatti deve essere versata la contribuzione riferita al periodo «febbraio 2012».
A cosa si applica lo sgravio fiscale
Gli sgravi fiscali per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2011 si applicano sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro nel settore dell’edilizia, ad eccezione per la parte di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, con riferimento ai soli operai occupati a tempo pieno con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.
Requisiti
Il requisito fondamentale per richiedere l’incentivo previsto dal Dl 244/95 in legge 341, modificato dalla legge 247/07, da parte delle imprese edili (definite dai codici Istat 1991 dal 45.11 al 45.45.2) è il possesso della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili (Durc).
In più l’azienda deve certificare, mediante autodichiarazione, l’assenza di condanne, nei cinque anni antecedenti alla richiesta per mancanze sul fronte della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Presentazione del modello
Il modello per presentare la dichiarazione è disponibile presso l’INPS, il quale ricorda che la dichiarazione di responsabilità deve essere presentata anche dalle aziende in regola con gli aspetti contributivi.
Fonte: INPS – circolare 154/119