Spesometro prorogato al 31 gennaio 2012: a pochi giorni dalla scadenza per l’invio dell’elenco clienti e fornitori 2010, che era prevista per il 31 dicembre 2011 (o meglio il 2 gennaio 2012, cadendo il 31 di sabato), con l’obiettivo di effettuare un controllo sulla posizione reddituale di imprese e professionisti in base alle voci di spesa dichiarate.
Il rinvio al 31 gennaio 2012 della comunicazione riguarda le operazioni effettuate nel 2010 con obbligo di emissione fattura e per un valore non inferiore ai 3.000 .
Entro il 30 aprile 2012 è stato invece confermato il termine ultimo per l’invio della comunicazione relativa alle medesime operazioni compiute nel 2011.
La redazione dello spesometro – elenco esaustivo di tutte le fatture emesse e ricevute – risulta tutt’altro che intuitiva, vediamo quindi di fare chiarezza sui punti più complessi della compilazione.
La decisione è stata presa dall’Agenzia delle Entrate vista la difficoltà di completare in tempo di adeguamenti tecnici ai software gestionali per adeguarsi all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro tremila.
La circolare ufficializza dunque le Disposizioni modificative del provvedimento del 16 settembre 2011, prot. n. 133642/2011. Proroga dei termini di comunicazione per il periodo d’imposta 2010.
Software di compilazione
La compilazione dello Spesometro può essere effettuata in modalità telematica (Entratel o Fiscoonline) utilizzando il software gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o utilizzando uno dei tool distribuiti dalle software house presenti sul mercato.
Le transazioni da comunicare
Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nell’anno 2010 l’obbligo di compilazione riguarda le sole transazioni di importo pari o superiore a 25 mila euro al netto dell’Iva, pena sanzioni da 258 euro a 2.065 euro.
Dal prossimo anno, ovvero per la comunicazione delle fatture relative al 2011 da inviare entro il 30 aprile 2012, il limite scenderà a 3mila euro.
Non vige obbligo di comunicazione le operazioni già inserite in altri elenchi come Intra, Black List e così via.
Chi deve compilare lo Spesometro
L’obbligo di compilazione dello Spesometro riguarda imprese e lavoratori autonomi (soggetti passivi ai fini IVA), anche se in regime di contabilità semplificata, quindi anche gli ex minimi.
Sono invece esonerati i contribuenti che rientrano nel nuovo regime dei minimi ex L. 244/2007 ed i curatori per gli incarichi fallimentari.
Solo per il 2010, inoltre, sono esclusi dallo spesometro negozianti ed artigiani non obbligati all’emissione di fattura.
Le regole utili
Nel caso di forniture ripetute nell’anno verso uno stesso cliente il cui singolo importo sia inferiore ai 25 mila euro non va inviata la comunicazione, anche qualora il totale annuo superi tale limite. Fondamentalmente la regola è che ogni operazione, se autonoma deve essere considerata singolarmente.
Al contrario per appalti, forniture periodiche contrattualizzate, somministrazioni e contratti di manutenzione, la comunicazione deve essere inviata in base all’ammontare complessivo dell’operazione anche se il pagamento avviene in maniera frazionata.
In caso di Note di Credito o di Debito, se questa avviene nello stesso anno solare, l’importo da considerare è quello pari alla differenza tra l’operazione e la nota di variazione.
In caso di fatture contestate l’eventuale segnalazione va inviata per ciascun cointestatario per la quota di sua spettanza, anche qualora questa risultasse inferiore alla soglia (ma superiore nel totale). In questo caso particolare va inserito nella sezione dedicata alla modalità di pagamento il codice 2 “pagamento frazionato”.
Devono essere infine indicate nello spesometro le operazioni la cui somma dell’acconto e del saldo superino la soglia, anche qualora il primo sia inferiore alla soglia e fatturato nel 2010 mentre il secondo nel 2011.