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Bonus ricerca, come usare il credito d’imposta nell’F24

di Alessandro Vinciarelli

Pubblicato 30 Novembre 2011
Aggiornato 3 Dicembre 2011 19:14

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L’Agenzia delle Entrate spiega come utilizzare nel modello F24 la nuova versione del credito d'imposta per investimenti in ricerca per gli anni 2011 e 2012, come previsto dal Decreto Sviluppo.

Bonus di ricerca: l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 51/E del 28 novembre, ha pubblicato le informazioni operative per le imprese che hanno realizzato investimenti in “progetti di ricerca” svolti da Università o enti pubblici di ricerca.

In particolare, la circolare disciplina la nuova versione del credito di imposta per i bonus di ricerca scientifica, introdotto dall’articolo 1 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Decreto Sviluppo), per gli anni 2011 e 2012.

Le imprese possono utilizzare immediatamente mediante il modello F24 il credito di imposta, pari al 90% degli investimenti “incrementali” realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011, anche se entro il limite di un terzo dell’ammontare del beneficio spettante.

Inoltre, nella media del triennio di riferimento (2008-2010), ai fini del calcolo dell’eccedenza, rientrano solo gli investimenti appartenenti alla medesima tipologia di quelli agevolabili.

Il beneficio si riferisce alle tipologie di ricerca rientranti almeno in una delle nozioni di “ricerca fondamentale”, “ricerca industriale” e “sviluppo sperimentale”, come definite nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, di cui alla comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01.

Il credito di imposta può essere utilizzato dalle aziende per “gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012”.

Tale credito, fruibile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo, ed è utilizzabile fin dal giorno successivo alla realizzazione dell’investimento incrementale.

Fonte: Agenzia delle Entrate – circolare n. 51/E