Alle utenze non domestiche non si applicano le nuove regole introdotte dalla Riforma del Canone RAI in bolletta elettrica, quindi le imprese devono pagare il canone RAI speciale come ogni anno.
Tale abbonamento comprende l’IVA, per recuperare l’imposta versata, i titolari di canone speciale RAI devono considerare come fattura la ricevuta del versamento effettuato solo tramite il bollettino prestampato e il modulo SBF della domiciliazione bancaria, inviati dalla RAI – Radiotelevisione Italiana.
Qualora sussistano i presupposti fiscali, la restante parte del canone speciale può essere dedotto dal reddito d’impresa ai sensi del D.P.R. 22/12/1986 n. 917. Ai sensi dell’art. 99 del TUIR, la deduzione avviene secondo il principio di cassa, ovvero nello stesso anno in cui avviene il pagamento.
Il numero di canone speciale alla radio o alla televisione per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive deve poi essere indicato nella dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’art. 17 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201. Una norma volta a contrastare il diffuso fenomeno dell’evasione fiscale.