Regione Veneto: rimborso per il bollo auto, i requisiti

di noemiricci

Pubblicato 28 Ottobre 2016
Aggiornato 6 Marzo 2020 16:11

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In caso di errori nel versamento del bollo auto, o di pagamento doppio o in più, è possibile chiedere la rettifica, il rimborso o la compensazione: le regole della Regione Veneto.

Il bollo auto è la tassa di circolazione che tutti i possessori di veicoli devono versare alle Regioni di residenza, a meno di non possedere i requisiti per avere accesso alle esenzioni previste dalla normativa vigente, secondo precise scadenze e termini di decorrenza.

Tra gli errori più frequenti commessi dai proprietari di veicoli, in fase di versamento del bollo auto, troviamo:

  • l’errata indicazione della targa, non corrispondente per qualche lettera o numero al veicolo in proprio possesso;
  • l’errata indicazione della scadenza;
  • il versamento alla Regione sbagliata;
  • versamento in eccesso;
  • doppio versamento.

In caso ci si accorga di aver commesso un errore dopo aver effettuato il pagamento della tassa automobilistica, per ottenere la rettifica o il rimborso del bollo auto bisogna seguire le specifiche modalità di richiesta definite da ogni Regione.

Con particolare riferimento al Veneto, la domanda di rettifica o rimborso va compilato l’apposito modulo da spedire alla Regione Veneto – Direzione Ragioneria e Tributi – S. Croce 1187 – 30135 – Venezia, inviarla via fax al n. 041/2791189 o, in alternativa, da presentare alle Agenzie pratiche auto abilitate al servizio di assistenza.

Se il versamento è stato effettuato in eccesso o due volte, è possibile chiederne il rimborso o la compensazione con i periodi d’imposta successivi ai sensi dell’art. 41 L. R. 12.09.1997, n. 37 e successive modificazioni. Scegliere la compensazione è l’opzione consigliata poiché comporta una più celere definizione della pratica e consente di utilizzare da subito il denaro già versato.

Il rimborso può essere richiesto anche in caso di furto o rottamazione dell’auto nel periodo in cui la tassa automobilistica è in corso di validità, in questo caso ad essere rimborsata sarà la quota parte di tassa automobilistica già regolarmente versata e non goduta, purché non inferiore a 30 euro. Possibile anche in questo caso optare per la compensazione sulla tassa da versare per la nuova proprietà di un veicolo acquistato.

Come il bollo auto non versato, anche il rimborso della tassa automobilistica si prescrive a partire dal terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Ricordiamo infine che la Regione Veneto ha attivato un interessante servizio per il bollo auto, denominato “Avvisi di scadenza in modalità telematica”, che consente al cittadino di ricevere una notifica automatica al proprio indirizzo e-mail, in prossimità della scadenza del bollo, contenente l’importo dovuto e il termine di pagamento.