Tra i redditi che devono essere indicati nel quadro C del modello 730, quelli da lavoro dipendente e assimilati, l’art. 50 del TUIR fa rientrare anche le borse di studio. Sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente, se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente, a meno di una specifica esenzione, le somme percepite a titolo di:
- borsa di studio o di assegno;
- tirocini, stage, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale).
Sono esenti da imposizione IRPEF solo le borse di studio e le atre indennità economiche per le quali sia prevista un’apposita norma di legge che ne preveda l’esclusione.
Ad esempio la Legge di Stabilità 2016 ha previsto l’esenzione dall’IRPEF per le borse di studio relative alla mobilità internazionale erogate per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che partecipano al programma Erasmus+ per il periodo 2014-2020 e prevede anche l’esenzione dall’Irap per i soggetti che le erogano.
Sono inoltre esenti da imposizione fiscale le borse di studio:
- corrisposte dalle Regioni a statuto ordinario agli studenti universitari;
- corrisposte dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
- corrisposte dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria (ex Legge n. 398/1989) per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
- erogate nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e le somme aggiuntive corrisposte dalle Università se non superiori a 7.746,85 euro;
- corrisposte ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 per la frequenza delle Scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- corrisposte a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli di quest’ultimi (Legge n. 407/1998);
- i riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli dei corsi di istruzione secondaria superiore delle scuole statali e paritarie, di età compresa tra i 14 e i 18 anni (D.Lgs. n. 262/2007).
Le altre tipologie di borse di studio percepite da minorenni e non esenti da imposizione fiscale vanno dichiarate nel quadro C del modello 730, precisando che tale reddito non rientra tra i redditi per i quali è previsto l’usufrutto legale dei genitori.
In caso di borse di studio percepite all’estero, queste sono generalmente tassabili in Italia, ovvero nel Paese di residenza del percettore della borsa di studio. Diversamente, se l’ente erogante ha stabilito la sede nello Stato estero di “provvisoria permanenza” del soggetto percettore della borsa di studio, le somme andranno tassate presso lo Stato estero, ferma la la possibilità di dichiarare tale reddito in Italia e chiedere il credito per l’imposta pagata a titolo definitivo all’estero fino a concorrenza dell’imposta dovuta nel paese di residenza.