A prevedere l’obbligo della firma della dichiarazione dei redditi delle società di capitali da parte dei soggetti che esercitano le funzioni di controllo è stato l’art. 1, comma 5, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, stabilendo che:
“La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, è sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni”.
Nel 2004 è poi entrata in vigore la riforma del diritto societario che ha disposto per le società di capitali non quotate la distinzione tra controllo amministrativo, attribuito al collegio sindacale, e controllo contabile, attribuendo al revisore contabile o ad una società di revisione.
Con riferimento ai modelli UNICO, IRAP, Consolidato Nazionale e Mondiale e modello 770, i revisori contabili deve effettuare le seguenti procedure:
- riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nella dichiarazione;
- analisi del prospetto di raccordo tra valori civilistici e fiscali unicamente sotto il profilo della continuità dei valori con i corrispondenti valori dell’esercizio precedente;
- riscontro, per alcuni soggetti scelti con il metodo del campione, per i quali sono state applicate le ritenute, dei dati risultanti dal modello 770 Semplificato con quanto risulta in contabilità;
- riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nel modello 770 Ordinario”.
Con riferimento al solo modello 770, i principali controlli riguardano:
- la corretta applicazione delle ritenute d’acconto o di imposta;
- il versamento nei termini previsti;
- la corretta compilazione del modello.