Per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, la situazione economica del nucleo familiare degli studenti viene valutata sulla base dell’ISEEU (Indicatore Situazione Economica Equivalente Università). Si tratta fondamentalmente un ricalcolo dell’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) che tiene conto di alcuni criteri specifici previsti per l’Università identificando il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza.
Per fare un esempio pratico, gli studenti universitari non conviventi con i genitori, se non possono essere ritenuti “indipendenti” avendo un’adeguata capacità di reddito, per le prestazioni universitarie vengono considerati come facenti parte del nucleo famigliare dei genitori. Questo significa che l’ISEEU tiene conto dei componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi e patrimoni.
Studente indipendente
Per essere dichiarato indipendente uno studente deve:
- avere la residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un membro della sua famiglia di origine;
- avere una adeguata capacità di reddito pari almeno a 7.212 euro al lordo degli oneri deducibili.
ISEE ed ISEEU coincidenti
Esistono tutta una serie di casi particolari, in base alla composizione della famiglia dello studente (genitori non coniugati, esclusione della potestà, adozioni, genitori coniugati con altre persone e così via) che portano ad un diverso calcolo dell’ISEEU.
Diversamente, nel caso più semplice in cui i genitori dello studente sono coniugati tra loro, l’ISEEU coincide con l’ISEE ordinario, poiché il nucleo familiare coincide con la famiglia anagrafica. In questo caso si applicano le regole ordinarie. Stesso discorso nel caso in cui i genitori dello studente siano conviventi, separati legalmente o divorziati tra loro: l’ISEEU e l’ISEE coincidono e, quindi, alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario si applica l’ISEE ordinario.
Conseguentemente l’ISEEU non coinciderà con l’ISEE ordinario qualora il nucleo familiare non coincida con la famiglia anagrafica, ma tiene conto del genitore non convivente non come componente del nucleo, ma con il meccanismo della componente aggiuntiva.