Nel modello RED, obbligatorio per tutti i pensionati con prestazioni previdenziali e assistenziali integrative collegate al reddito, vanno dichiarati anche i redditi derivanti dal possesso di immobili diversi dalla prima abitazione. Tale dichiarazione va inserita nel Rigo B2 “Altri immobili”.
Con riferimento agli immobili diversi dall’abitazione principale va dichiarato reddito di terreni e fabbricati, mentre il reddito della casa di abitazione e delle relative pertinenze va dichiarato al rigo B1.
In particolare, ai fini del modello RED, i redditi che devono essere considerati sono i seguenti:
- redditi dei terreni detenuti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto:
- reddito dominicale (indicato come imponibile IRPEF: rivalutazione del 80% e proporzionata alla percentuale di possesso e ai giorni di possesso);
- reddito agricolo (indicato come imponibile IRPEF: rivalutazione del 70% e proporzionata alla percentuale di possesso e ai giorni di possesso);
- redditi derivanti dal possesso di altri fabbricati diversi dalla casa di abitazione e relative pertinenze:
- il reddito dei fabbricati deve essere indicato con le rivalutazioni e/o maggiorazioni previste ai fini IRPEF;
- se il fabbricato è locato deve essere indicato l’imponibile IRPEF ovvero il valore più alto tra l’importo della locazione al netto degli abbattimenti fiscali e la rendita rivalutata (relativamente alla percentuale di possesso e i giorni di possesso).
Tali redditi si evincono o dalla dichiarazione dei redditi o dalla visura catastale. I redditi dei terreni deve essere indicato come previsto ai fini IRPEF, ovvero deve essere rivalutato. Particolare attenzione va data ai seguenti redditi che non vanno inseriti nel modello RED.
Con riferimento ai redditi fondiari vanno esclusi quelli derivanti da:
- l’art. 42 “costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze appartenenti al proprietario o all’affittuario se la destinazione di tali costruzioni rientrano nei seguenti casi:
- abitazioni per persone addette alla coltivazione della terra;
- custodia fondi/bestiame/vigilanza lavoratori agricoli;
- ricovero animali;
- custodia macchine agricole;
- protezione piante”;
- l’art. 43 “non sono considerati produttivi di redditi fondiari gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’ esercizio di arti e professioni”.