Per stabilire il tetto annuo di 10mila euro di mancati versamenti previdenziali al di sopra del quale scattano le sanzioni penali, bisogna considerare le somme relative al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata, da versare entro il 16 gennaio, fino a quelle relativi al mese di novembre dell’annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre). La precisazione arriva dall’INPS, con messaggio numero 437/2018, e riguarda l’interpretazione della norma relativa alla depenalizzazione reati fiscali relativa ai versamenti contributivi prevista dal dlgs 8/2016.
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La legge prevede che l’omesso versamento dei contributi previdenziali da parte dell’azienda sia punito con la detenzione fino a tre anni, con multa fino a 1032 euro, nel caso in cui la somma superi i 10mila euro. Se invece l’illecito riguarda un importo sotto questa soglia, scatta solo la sanzione amministrativa, che va da 10mila a 50mila euro.
C’è stata, nel corso di questi primi anni di applicazione, una divergenza sul modo di considerare le mensilità per calcolare il tetto dei 10mila euro fra INPS e Ispettorato del Lavoro, con quest’ultimo che riteneva opportuno fare riferimento alle mensilità da gennaio a dicembre di ogni anno (con versamenti quindi dal 16 febbraio al 16 gennaio dell’anno successivo).
La Corte di Cassazione ha però dato ragione all’INPS, che quindi continuerà ad applicare il criterio sopra descritto.
Esempio: contributi 2017. Se la somma dei contributi dovuti e non versati dal dicembre 2016 al novembre 2017 supera i 10mila euro si applicano le sanzioni penali, in caso contrario scatta la multa amministrativa. In pratica, non rilevano i contributi relativi al dicembre 2017, ma quelli dell’ultimo mese del 2016.